Si legge dal sito di Appalti&Contratti:
Il codice appalti sembra ancora lontano da un assestamento definitivo nella sua forma.
Nonostante il corposo intervento adottato con il correttivo, il legislatore continua ad apportare modifiche, seppur settoriali. Segno, comunque, di una difficile stabilizzazione del testo e del rischio di una riemersione di norme di dettaglio che contrastano con l’impianto originario, che voleva fondarsi su una legislazione (quasi) per clausole generali.
In particolare, l’ultima modifica è intervenuta sull’art. 108 del Codice ed è stata apportata dal d.l. 9.9.2025 n. 127 e riguarda il tema delle gite scolastiche.
Indice
- Il divieto del minor prezzo
- Gli elementi qualitativi da valutare
- Un codice puntellato?
Il divieto del minor prezzo
L’art. 108, al comma 2, elenca alcuni contratti che devono essere obbligatoriamente aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (recte: del miglior rapporto qualità/prezzo), quindi con una valutazione sia dell’elemento prezzo che dell’elemento qualitativo.
Con il decreto legge è stato previsto che questo regime si applichi anche ai contratti per servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi d’istruzione. Probabilmente la volontà del legislatore, come dimostra anche la modifica apportata al comma 4 di cui si dirà a breve, è quella di aumentare la sicurezza per i passeggeri in questo settore.
Gli elementi qualitativi da valutare
La modifica interviene, con maggiore dettaglio, anche sul comma 4 dell’art. 108.
La disposizione di nuova introduzione specifica quali elementi qualitativi debbano essere valorizzati nella valutazione delle offerte per i servizi di trasporto scolastico e individua un tetto al punteggio economico.
Rispetto al punteggio economico, il legislatore fa risorgere per questo settore il tetto, nella misura del 10 per cento del punteggio totale. Da notare che il tetto applicato non è quello generale dei contratti ad alta intensità di manodopera (pari a 30), ma quello previsto per beni e servizi informatici di interesse nazionale strategico. Viene quindi affermato un particolare interesse a sviluppare una concorrenza fondata sulla qualità, a tutela degli utenti deboli e in relazione ai rischi di massa che derivano dalle gite scolastiche. Resta incerto il motivo per cui una simile disciplina non sia prevista anche per altri contratti di trasporto relativi ad utenti deboli: probabilmente, essendo stato usato lo strumento del decreto-legge, si temeva che un’estensione potesse superare il limite della pertinenza.
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