La normativa vigente prevede che il requisito di idoneità finanziaria possa essere dimostrato mediante due modalità alternative: in via ordinaria, attraverso certificazione rilasciata da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; in alternativa, tramite attestazione rilasciata da un istituto bancario o da un’impresa di assicurazione.
Con la circolare n. 4499 del 17 febbraio , il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto su alcuni profili applicativi oggetto di quesiti da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile, fornendo indicazioni uniformi sul territorio nazionale.
È stato chiarito che la documentazione attestante il possesso del requisito — costituita dal modello IDOFIN e dalla relativa certificazione del Revisore Legale, ovvero dall’attestazione bancaria o assicurativa — deve essere presentata esclusivamente dall’impresa interessata o da soggetti legittimati ad operare per suo conto, quali gli studi di consulenza automobilistica di cui alla Legge n. 264/1991 o delegati occasionali. I soggetti certificatori non sono legittimati alla presentazione diretta presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.
L’Ufficio competente procede alla verifica della completezza e della conformità formale della documentazione, senza effettuare valutazioni sui dati economico-finanziari certificati, che restano nella responsabilità del soggetto attestatore.
La circolare aggiorna inoltre il modello di certificazione in via ordinaria, prevedendo l’inserimento di una clausola relativa alla consapevolezza delle responsabilità civili, penali e disciplinari connesse alla dichiarazione resa.
Resta ferma la possibilità di dimostrare il requisito mediante attestazione bancaria o assicurativa; le due modalità non sono cumulabili.
Per leggere la circolare clicca sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti